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 p951  Praecones

Articolo non firmato alla p951 di

William Smith, D.C.L., LL.D.:
A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, London, 1875.

PRAECO′NES, messaggeri. Venivano utilizzati in vari contesti:

1. In occasione di aste, essi comunicavano di frequente la data, il luogo e le circostanze in cui la vendita avrebbe avuto luogo. Sembra che essi assolvessero al compito dei moderni banditori, fino a sollecitare le offerte e ad intrattenere la folla, sebbene il prezzo definitivo fosse battuto dal magister auctionis (Hor., Ars Poet., 419; Cic., ad Att. XII, 40, de Off. II, 23). [Auctio.]

2. In tutte le pubbliche assemblee essi avevano il compito di provvedere al mantenimento del silenzio (Liv., III, 47; Plaut., Poen., prol. 11).

3. Durante i comitia essi chiamavano le centurie al voto, una ad una, compivano lo scrutinio di ogni centuria e pubblicavano i nomi degli eletti (Cic., c. Verr., V, 15, pro Mil., 35). Inoltre essi davano pubblica lettura delle leggi approvate.

4. Durante i processi essi ordinavano all'accusatore e all'accusato, all'avvocato difensore e a quello accusatore di comparire in tribunale (Svet., Tib., 11).

5. In occasione dei giochi pubblici, essi invitavano il popolo alla partecipazione e proclamavano i vincitori (Cic., ad Fam., V, 12).

6. Durante funerali particolarmente solenni essi invitavano il popolo a prendervi parte in una certa forma; da ciò il nome di Funera Indictiva (Festus, s.v. Quirites; Svet., Jul., 84).

7. Quando qualcosa veniva smarrito, essi ne bandivano la perdita e la cercavano (Plaut., Merc., III, 4, 78; Petron., 57).

8. Durante l'esecuzione di pene capitali, a volte essi comunicavano ai lictores gli ordini dei magistrati (Liv. XXXVI, 15).

Il loro incarico, chiamato praeconium, sembra essere stato considerato alquanto disonorevole: al tempo di Cicerone venne approvata una legge che precludeva a coloro che erano stati praecones l'incarico di decuriones nei municipia (Cic., ad Fam., VI, 18). Senza dubbio nei primi decenni dell'impero tale incarico divenne però assai vantaggioso (Iuv., III, 157, VII, 6; Mart., V, 56, 11, VI, 8, 5), in quanto anch'essi godevano senza dubbio parzialmente delle tangenti ricevute dai corruttori, &c.


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